(massima n. 1)
In caso di sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., «nei confronti di tutti gli imputati detenuti», cui abbia fatto seguito altro analogo provvedimento nei confronti di altri imputati, precedentemente non detenuti in quanto latitanti, questi ultimi hanno titolo, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare il provvedimento che li riguarda.