(massima n. 1)
Non può dubitarsi della legittimazione del pubblico ministero ad impugnare un'ordinanza reiettiva della sua richiesta di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Ciò risulta evidente dal richiamo operato dall'art. 304 comma 3 c.p.p. all'art. 310 c.p.p. il quale indica il pubblico ministero come il primo dei soggetti legittimato ad impugnare le ordinanze in materia di libertà, tra le quali rientra certamente quella che pronuncia sulla richiesta di sospensione dei suddetti termini.