(massima n. 1)
In materia di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per sospensione e rinvio del dibattimento su richiesta dell'imputato o del suo difensore (art. 304, comma 1, lett. a, c.p.p.), quest'ultima può essere scritta o orale, individuale o collettiva, in caso di pluralità di imputati contestuale o successiva, e autonoma o adesiva a quella di altra parte. Ne consegue che i termini vanno sospesi anche nei confronti dell'imputato che, personalmente o tramite il difensore, ha aderito alla richiesta di rinvio formulata dal P.M., fondata sulla opportunità di una trattazione congiunta di tutte le imputazioni.