(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.) per sospensione e rinvio del dibattimento su richiesta dell'imputato o del suo difensore si applica anche in presenza di una richiesta implicita o adesiva a quella di altri. Il comportamento concreto adottato dall'imputato con la dichiarazione di «non opposizione» al differimento del dibattimento richiesto dal difensore di un coimputato, si risolve in una sostanziale adesione alla richiesta di rinvio da quello formulata e, per ciò stesso, in una implicita richiesta, anche personale, di differimento del dibattimento.