(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta per il periodo necessario alla redazione della sentenza ai sensi dell'art. 304 comma primo, lett. c), opera sui termini previsti per la fase di appello rispetto alla quale determina un prolungamento dei termini massimi di custodia corrispondente a quello della sospensione.