(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in pendenza del deposito della motivazione della sentenza di condanna, opera non solo per gli imputati che, durante il giudizio, fossero giā detenuti, ma anche per quelli che, giudicati in stato di libertā, siano sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo. Ed invero, pur essendo indubbio che, nell'ipotesi di custodia in carcere disposta o ripristinata contestualmente alla sentenza di condanna di primo o secondo grado, l'ordinanza cautelare conserva una propria autonomia, č, peraltro, innegabile che la sospensione dei termini di custodia cautelare č operante nei confronti della situazione processuale obiettivamente considerata e investe, quindi, tutti gli imputati che durante il periodo di sospensione si trovino o vengano a trovarsi colpiti da un titolo custodiale: con la conseguenza inevitabile che, allorché si tratti di sospensione in pendenza del termine per il deposito della motivazione, gli effetti sospensivi si producono anche nei riguardi di quegli imputati che erano liberi nel momento della lettura del dispositivo di sentenza e sono stati assoggettati a custodia cautelare nel periodo in cui non č ancora redatta la motivazione e la sospensione č operativa.