(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza, prorogato dal giudicante ai sensi dell'art. 544, comma terzo, c.p.p., in considerazione della ritenuta particolare complessità della stesura della motivazione, può essere motivato anche soltanto attraverso il richiamo del disposto degli artt. 304, comma primo, lett. c) e dell'art. 544, comma terzo, c.p.p., che enunciano specificamente i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.