(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'art. 304 c.p.p., non opera allorché, pur a seguito di istanza formulata dall'imputato, il giudice ritenga necessaria la verifica di costituzionalitą della norma cui detta istanza si riferisce (nella specie trattavasi dell'art. 37 c.p.p, in tema di ricusazione), e disponga pertanto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo, nel frattempo, il procedimento.