(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare a seguito di sospensione o rinvio del dibattimento per particolari ragioni, l'astensione degli avvocati dall'udienza, per l'adesione ad agitazioni di categoria, rientra nell'ipotesi «della mancata partecipazione di uno o più difensori» prevista dall'art. 304, comma 1, lett. b) c.p.p., con la conseguenza che del periodo di sospensione che ne è derivato non può tenersi conto, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, nel computo dei termini massimi della custodia. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'adesione del singolo difensore all'astensione collettiva proclamata dalle associazioni di categoria è pur sempre un atto volontario il quale, se da un lato giustifica e rende necessario il rinvio del dibattimento, da un altro non può essere anche incoraggiato o premiato con la sospensione dei termini di custodia).