(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 304, comma primo, lett. b), c.p.p. (mancata partecipazione al dibattimento di uno o pił difensori), nella quale rientra anche il caso dell'astensione degli avvocati dalle udienze per adesioni ad agitazioni di categoria, non operano, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma settimo del citato art. 304, i limiti massimi di fase di cui al precedente comma sesto, ma soltanto i limiti di durata complessiva della custodia cautelare.