(massima n. 1)
Il differimento della udienza dibattimentale dovuto ad astensione conseguente a deliberazione assunta dagli organi rappresentativi degli avvocati o ad altro impedimento del difensore non determina la sospensione del corso della prescrizione se non nei casi in cui, essendo stata applicata una misura cautelare personale, siano sospesi i termini di durata della custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. b) c.p.p. Qualora i termini di prescrizione siano prossimi a maturare č invece legittima la nomina di un difensore di ufficio, sussistendo in tal caso un motivo di urgenza ostativo del differimento dell'udienza.