(massima n. 1)
È legittimo il rinvio del dibattimento ad altra udienza, con la conseguente applicazione della sospensione dei termini custodiali, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 304 c.p.p., allorché siano indicate, dal giudice di merito, con argomentazioni esenti da vizi o errori di diritto, le ragioni di fatto per le quali non sia possibile né separare la posizione processuale dell'imputato non scarcerato, né assicurare una valida difesa d'ufficio a tutti i coimputati del processo simultaneo a mezzo dell'unico avvocato presente in udienza, in periodo di astensione degli avvocati dalle udienze.