(massima n. 1)
Gli artt. 304, secondo comma e 305, secondo comma c.p.p. disciplinano ciascuno un istituto diverso: quello della sospensione dei termini e quello della proroga della custodia cautelare. Il primo, che attiene al giudizio, dā luogo ad un prolungamento di durata ex ante indeterminata e riguarda sia i termini intermedi di fase, sia il termine di durata complessiva di cui all'art. 303, quarto comma c.p.p. Il secondo che concerne le indagini, opera per un periodo di tempo determinato e riguarda solo il termine di fase delle indagini preliminari. In ragione di tale diversitā, il requisito che i termini siano prossimi a scadere, previsto solo in relazione alla proroga dell'art. 305, secondo comma c.p.p., non č estensibile alla sospensione.