(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per quanto riguarda l'udienza preliminare (nella quale, come confermato nell'art. 303, lett. a) c.p.p. possono essere emesse sentenze a conclusione di giudizi abbreviati o di patteggiamento), č regolata autonomamente dal quarto comma dell'art. 304 c.p.p.; e poiché esso richiama solo le lett. a) e b) del primo comma deve escludersi che per i giudizi svoltisi nell'udienza preliminare sia applicabile la lett. c) del primo comma dell'art. 304 c.p.p.