(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p., può essere legittimamente emesso anche dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 544, commi secondo e terzo, per il deposito della sentenza, senza che questo abbia avuto luogo, non determinando la detta scadenza l'esaurimento della fase del giudizio in corso, la quale si conclude, invece, soltanto con la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, come desumibile anche dall'art. 91 att. c.p.p., che regola la competenza in ordine ai provvedimenti concernenti le misure cautelari.