(massima n. 1)
Poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 e ss. c.p.c. Di conseguenza il terzo, il quale rivendichi la proprietą o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietą del bene ed altresģ che il bene stesso non era di proprietą del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietą o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 c.p.c., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.