(massima n. 1)
Qualora il venditore, con patto di riservato dominio, chieda ed ottenga il sequestro giudiziario della cosa, e poi agisca per la convalida e per il merito, domandando la risoluzione per inadempimento del contratto e la restituzione della cosa medesima, la sopravvenienza della dichiarazione del fallimento del compratore, dopo che le suddette domande siano state accolte con sentenza di primo grado, comporta che il curatore, ove intenda contestare le pretese del venditore, deve proporre impugnazione nella sede ordinaria, ai sensi dell'art. 95 terzo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero sostituirsi al fallito se l'impugnazione č giā in corso), e tale onere sussiste anche per il sequestro giudiziario, atteso che questo, a differenza del sequestro conservativo (che viene in ogni caso assorbito dalla procedura concorsuale), perde efficacia solo se il giudizio di convalida sia ancora in corso in primo grado al momento del fallimento, in conseguenza dell'applicazione delle regole dell'art. 103 del citato decreto, ma non quando sia giā stato convalidato a detta data, restando in tale ipotesi opponibile la relativa sentenza al fallimento, in difetto d'impugnazione.