(massima n. 1)
In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il curatore non č tenuto a riassumere il giudizio di opposizione perché, se il creditore vuol far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito ai sensi dell'art. 52 l. fall., mediante la procedura di accertamento del passivo, non essendo il decreto ingiuntivo equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato e non trovando, quindi, applicazione l'eccezione al principio dell'accertamento concorsuale dettata dall'art. 95 stessa legge. Sussiste invece l'interesse del fallito, il quale perde la capacitā processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex art. 653 c.p.c. si verifichino nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornerā in bonis. L'eventuale riassunzione, da parte del curatore, del giudizio di opposizione interrotto, non al fine di farne dichiarare l'improcedibilitā, ma per ottenere una pronuncia sul merito, non incide sulla disciplina dell'accertamento del passivo fallimentare, dettata a tutela del principio concorsuale e quindi di un pubblico interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, decidendo nel merito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da debitore poi fallito e riassunto dalla curatela fallimentare, aveva rigettato l'opposizione, e, provvedendo sul merito, ha dichiarato l'improcedibilitā dell'opposizione).