(massima n. 1)
Ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, l. fall., salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal capo V della legge fallimentare, che agli artt. 92-103 fissa una serie di regole sulle operazioni di formazione e verificazione dello stato passivo, da compiersi, inelusibile, dinanzi al giudice delegato, alla stregua del principio di concorsualitą che disciplina il procedimento fallimentare in tutte le sue articolazioni. Ne consegue che a nulla rileva che il curatore fallimentare abbia proseguito un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e ad esso e alle sue risultanze processuali si sia richiamato, subordinando al suo esito quello della opposizione allo stato passivo, come a nulla rileva la conclusione di quel giudizio, essendo obbligatori e non derogabili rito e competenza della verifica funzionale dei crediti dinanzi al giudice delegato ed al tribunale nella eventuale fase contenziosa, nelle forme previste dalla legge fallimentare.