(massima n. 1)
La rinuncia stragiudiziale all'opposizione a decreto ingiuntivo che non si traduca in una rinuncia agli atti del giudizio formalizzata dall'opponente ai sensi dell'art. 306 c.p.c., non determina né l'estinzione del giudizio né la definitivitą dell'ingiunzione. Pertanto, sopravvenuto il fallimento dell'opponente, la formale pendenza del giudizio di opposizione determina l'inopponibilitą al fallimento dell'intervenuta rinuncia, avendo il credito azionato in via monitoria ancora natura di "res litigiosa"e dovendo, conseguentemente disporsene l'ammissione al passivo in chirografo anche quando sia stata iscritta, in virtł della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ipoteca giudiziale anteriormente al fallimento.