(massima n. 1)
La responsabilità dell'amministratore unico della società in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale effettivamente commesso da altri, non può essere fondata sull'inosservanza dei doveri di vigilanza impostigli dalla posizione di garanzia rivestita ai sensi dell'art. 2392 c.c., quando la stessa non sia preordinata a rendere possibile la commissione di reati. Detta inosservanza può rilevare infatti esclusivamente quando si tratti di reati punibili a titolo di colpa. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che la acquisizione di una veste formale idonea ad operare sui depositi bancari della società non esclude la fittizietà del ruolo di amministratore e, d'altro canto, non dimostra la consapevole partecipazione di quest'ultimo alla specifica condotta di cui all'art. 216, comma secondo, L. fall., consistente nella materiale sottrazione o distruzione dei beni e delle scritture contabili, con la conseguenza che la relativa responsabilità rimane, in tale ipotesi, esclusa).