(massima n. 1)
L'art. 227 legge fallimentare, nel prevedere i reati fallimentari dall'institore, non fa distinzione alcuna tra institore preposto all'esercizio di tutta l'impresa commerciale, di cui al primo comma dell'art. 2203 c.c., e institore la cui preposizione sia limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa, di cui al secondo comma del medesimo articolo. Anche questa più circoscritta preposizione institoria può quindi, per il principio che dove la legge non distingue non può distinguere l'interprete, dar luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 227 legge fallimentare. (Nella specie, relativa a rispetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto che l'institore potrebbe rispondere di reati fallimentari solo quando fosse titolare di un potere generale di disposizione e di amministrazione).