(massima n. 2)
Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve ricomprendere l'intero periodo di tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ma il reato sussiste anche se il comportamento anzidetto venga tenuto, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni atteso che la possibilitā di ricostruzione contabile del patrimonio del fallito č attivitā ricognitiva che presuppone non solo che i libri e le scritture contabili siano tenuti correttamente, ma anche che essi siano tenuti con regolaritā e completezza, e cioč senza omissioni o lacune, in modo da rispecchiare, fedelmente ed in maniera continuativa, la dinamica contabile ed aziendale nel periodo di tempo preso in considerazione dalla norma incriminatrice.