Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8932 del 8 agosto 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta semplice documentale, la mancanza di specifica ed esplicita indicazione, nel capo di imputazione, delle scritture, non tenute o non regolarmente tenute, non comporta alcuna genericitā dello stesso, dal momento che le scritture cui si fa riferimento sono quelle rese obbligatorie dal codice civile.

(massima n. 2)

Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve ricomprendere l'intero periodo di tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ma il reato sussiste anche se il comportamento anzidetto venga tenuto, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni atteso che la possibilitā di ricostruzione contabile del patrimonio del fallito č attivitā ricognitiva che presuppone non solo che i libri e le scritture contabili siano tenuti correttamente, ma anche che essi siano tenuti con regolaritā e completezza, e cioč senza omissioni o lacune, in modo da rispecchiare, fedelmente ed in maniera continuativa, la dinamica contabile ed aziendale nel periodo di tempo preso in considerazione dalla norma incriminatrice.

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