(massima n. 1)
Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, primo comma, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza ma quella pił grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la societą, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall'alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non č proporzionato alle possibilitą di successo, ma, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell'interesse dell'impresa