(massima n. 1)
La sostituzione del solaio esistente fra due piani sovrapposti di un edificio deve realizzarsi, trattandosi di bene in comproprietą, senza menomazioni del godimento di entrambi i proprietari sulla cosa o sulla proprietą esclusiva di ciascuno di essi, senza che rilevi il vantaggio che ne sia derivato alle proprietą. Il diritto in questione ha infatti per oggetto ai sensi dell'art. 1125 c.c. il solaio in se stesso considerato e non anche lo spazio pieno o vuoto che esso occupa e rimane inalterato nel suo oggetto, nonostante la sostituzione di un solaio meno voluminoso di quello preesistente.