(massima n. 1)
È affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, resa a seguito di udienza camerale fissata per la trattazione di separate istanze, poi riunite, nel caso di mancata notifica all'interessato dell'avviso di fissazione relativamente ad una di esse. (Fattispecie nella quale l'avviso, notificato al condannato ed al difensore, riguardava l'incidente di esecuzione promosso dal P.M. per la revoca della sospensione condizionale e non anche quello promosso dal condannato, tendente al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, oggetto del provvedimento di rigetto).