(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 665, comma terzo, c.p.p., secondo la quale, quando sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, giudice competente per l'esecuzione č sempre il giudice di rinvio, ha una portata generale e opera, in ossequio al principio dell'unicitā dell'esecuzione, anche qualora l'annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati.