(massima n. 1)
Allorquando un soggetto abbia subito pił condanne definitive da giudici diversi, l'applicazione della revoca del condono spetta sempre, ex art. 665 comma quarto, c.p.p., al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile, anche quando la richiesta di revoca si riferisce ad una singola condanna non ancora cumulata.