(massima n. 1)
Allorquando un soggetto abbia subito più condanne definitive da giudici diversi, al giudice del provvedimento che, all'atto dell'assunzione della decisione esecutiva, risulta divenuto irrevocabile per ultimo (quale che di questo sia il contenuto concreto e persino se esso sia stato già eseguito) compete di provvedere all'esecuzione delle varie sentenze e decreti, anche di quelle emesse da giudici diversi. Egli perciò assume tutte le decisioni spettanti al giudice dell'esecuzione riguardo a tutti i provvedimenti da eseguire, da qualsiasi giudice siano stati deliberati, anche se la questione da risolvere riguardi uno solo dei provvedimenti da eseguire.