(massima n. 1)
In forza del criterio stabilito dall'art. 665, comma quarto, c.p.p., il giudice che deve provvedere, in sede esecutiva, alla applicazione o alla revoca dei benefici indicati negli artt. 672 e 674 c.p.p., come pure alla risoluzione degli incidenti relativi alla unificazione delle pene concorrenti, va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel cumulo, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione penale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale a ciò deputato dal legislatore.