(massima n. 1)
Allorché la sentenza del pretore sia stata modificata in appello soltanto in relazione alla quantificazione della pena, giudice dell'esecuzione č il pretore medesimo, salvo che l'esecuzione concerna anche altri provvedimenti emessi da giudici ordinari diversi dal pretore, nel qual caso giudice dell'esecuzione č il giudice, diverso dal pretore, che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. (Fattispecie in cui č stata ritenuta la competenza della corte d'assise, che la S.C. ha escluso possa qualificarsi, agli effetti di cui all'art. 665, ultimo comma, c.p.p., giudice speciale).