(massima n. 1)
Quando nei confronti di un soggetto sono state emesse pił sentenze di condanna, competente a provvedere in sede di esecuzione č sempre il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima: trattasi di competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, la cui violazione č rilevabile di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa ad applicazione dell'amnistia)