(massima n. 1)
Agli effetti di quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 665 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso la pretura non puņ qualificarsi, rispetto al pretore del dibattimento, come «altro giudice ordinario», la cui competenza in materia esecutiva prevarrebbe in ogni caso rispetto a quella del pretore, in quanto, come emerge anche dalla disciplina dettata al riguardo dall'ordinamento giudiziario (artt. 31, 35, 39, 40 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), il giudice per le indagini preliminari ed il pretore dibattimentale fanno parte di uno stesso ufficio giudiziario, ancorché siano costituite sezioni distaccate della pretura circondariale. (Nella specie, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era rappresentato dalla sentenza pronunciata dal pretore della sezione distaccata, ed occorreva in sede esecutiva pronunciarsi sulla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale emesso dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha determinato la competenza del pretore circondariale).