(massima n. 1)
Il principio secondo il quale, in caso di pluralitą di provvedimenti da eseguire, la competenza spetta, per tutti, al giudice che ha pronunciato quello divenuto irrevocabile per ultimo, opera anche se tale provvedimento sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie relativa a riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra pił reati, nessuno dei quali compresi nella pronuncia del Gip).