(massima n. 1)
L'art. 665, comma 4 bis, nello stabilire che, qualora l'esecuzione riguardi pił provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica o collegiale, č competente in ogni caso il collegio, intende riferirsi al solo caso che trattisi di provvedimenti emessi dal medesimo tribunale, applicandosi altrimenti la regola generale di cui al comma 4, prima parte del citato art. 665 c.p.p., secondo cui la competenza č attribuita al giudice (quale che esso sia), che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.