(massima n. 1)
In tema di determinazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna, non si rende sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 665, comma quarto, c.p.p., il fatto che vi sia coesistenza di pił sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria, a tal fine, una pluralitą di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva. Ne discende che, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutivitą degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art. 665 c.p.p., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento č il giudice che lo ha deliberato.