(massima n. 1)
La regola stabilita dal comma 4 bis dell'art. 665 c.p.p., secondo cui, qualora l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica o collegiale, competente a decidere sulle relative questioni č in ogni caso il collegio, trova applicazione anche nel caso in cui trattisi di provvedimenti non emessi dallo stesso tribunale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, risultando che l'ultima sentenza di condanna era stata pronunciata dal pretore, le cui competenze erano poi passate ex lege al tribunale in composizione monocratica, e la penultima era stata pronunciata da altro tribunale in composizione collegiale, la S.C. ha ritenuto che la competenza fosse da attribuire a quest'ultimo organo).