(massima n. 1)
Il comma 4 bis dell'art. 665 c.p.p. (introdotto dal D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51) secondo cui se l'esecuzione concerne pił provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione č attribuita in ogni caso al collegio, mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito di un organo unico, quale č il tribunale; ne consegue che detta norma, che deroga a quella contenuta nel comma 4 del medesimo articolo (che stabilisce la competenza all'esecuzione nel caso di provvedimenti emessi da pił giudici), non č attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale.