(massima n. 1)
L'art. 665, terzo comma, c.p.p., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 del codice di rito abrogato, ha ribadito il principio di unicitą del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimitą, della sentenza di appello.