(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose o assimilate, quando, a seguito di appello, il giudice del gravame abbia disposto una parziale revoca del sequestro e della confisca cui erano stati assoggettati in primo grado i beni del proposto, la competenza ad autorizzare la presentazione, da parte dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2 sexies della L. 31 maggio 1965, n. 575, della richiesta di cancellazione dell'annotazione dei suddetti vincoli dai pubblici registri immobiliari spetta, non trattandosi di attivitą connessa agli specifici compiti di gestione affidati al detto amministratore (per la quale vige la competenza funzionale del tribunale), alla corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, secondo la regola generale fissata dall'art. 665, comma 2, c.p.p.