(massima n. 1)
La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale ed è perciò assoluta e inderogabile: ogni sua violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore, ma può essere rilevata di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a sentenza della Corte d'appello reiettiva dell'opposizione del P.G. — erroneamente ritenuta tardiva — avverso sua precedente pronuncia che aveva applicato il condono in sede esecutiva, pur dovendosi individuare nel tribunale il giudice dell'esecuzione della sentenza, che era stata modificata solo quoad poenam.