(massima n. 1)
L'art. 665, comma terzo, c.p.p., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicitą del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimitą, della sentenza di appello. (Fattispecie nella quale il rinvio era stato disposto ad altra corte d'appello per un aspetto di sostanziale riforma della sentenza di primo grado, e cioč il diniego di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con la conseguenza del radicamento della competenza in executivis del giudice di rinvio, che aveva provveduto sul punto con sentenza passata per ultima in cosa giudicata).