(massima n. 1)
La regola stabilita dall'art. 665, comma 3, c.p.p., ultima parte, secondo cui, quando vi è stato annullamento con rinvio, giudice dell'esecuzione competente è quello di rinvio, non opera nel caso in cui, essendo stata annullata con rinvio una sentenza d'appello, il giudice d'appello, in sede di rinvio, abbia confermato la sentenza di primo grado ovvero l'abbia riformata soltanto con riguardo alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. Non vi è, infatti, ragione, in siffatta ipotesi, di discostarsi dalla disciplina generale fissata dal comma 2 del citato art. 665 secondo cui, in presenza di statuizioni come quelle summenzionate, giudice dell'esecuzione competente è quello di primo grado; e ciò avuto riguardo al principio che il giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 627, comma 2, c.p.p., è investito degli «stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata», di tal che, anche in sede di esecuzione, non vi è ragione di attribuirgli competenze che a quest'ultimo non sarebbero spettate.