(massima n. 1)
In tema di esecuzione, il principio secondo cui la competenza per l'esecuzione appartiene al giudice di secondo grado con riferimento a tutti gli imputati anche nella ipotesi che la sentenza abbia riformato solo per alcuni di essi la condanna inflitta in primo grado opera nel presupposto che la riforma della precedente decisione consista in una statuizione comunque suscettibile di richiedere l'intervento del giudice di esecuzione, e non anche quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confermando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. (Fattispecie in cui la Corte ha fissato la competenza del giudice di primo grado in ordine all'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello).