(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione e, conseguentemente, del pubblico ministero competente ad eseguire la condanna, si deve avere riguardo alla regola stabilita dall'art. 665, comma 2, c.p.p. anche nel caso di cd. «patteggiamento della pena in appello», in cui la competenza in executivis si radica in capo al giudice di primo grado quando la decisione sia stata riformata in appello soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, mentre spetta a quello di appello in ogni altro caso. (Fattispecie nella quale si č ritenuta la competenza del giudice di primo grado, la cui sentenza era stata modificata in appello a seguito di patteggiamento della pena solo in ordine alla misura di quest'ultima).