(massima n. 1)
La competenza a provvedere sulla confisca del bene sequestrato, in mancanza di una decisione da parte del giudice di cognizione, appartiene al giudice dell'esecuzione che, nella ipotesi di conferma della sentenza impugnata da parte del giudice di appello, va individuato, ai sensi dell'art. 665, comma secondo cod. proc. pen, nel giudice di primo grado