(massima n. 1)
È inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di cassazione depositati prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dall'art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128. (La Corte ha precisato in motivazione che tale conclusione è avvalorata sia dal principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile, sia dalla natura di disposizione eccezionale dell'art. 625 bis c.p.p., come tale non suscettibile di interpretazione estensiva).