(massima n. 1)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625 bis c.p.p. — al pari di quella di inammissibilità della richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 634, comma 1, c.p.p. — non richiede l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p. (stabilita dal comma 4 del citato art. 625 bis solo per l'ipotesi che il ricorso, ritenuto ammissibile, debba essere deciso nel merito), e neppure delle forme dell'ordinaria procedura camerale nel giudizio di cassazione, previste dall'art. 611 c.p.p., atteso (a quest'ultimo riguardo), che una diversa soluzione non troverebbe alcun appiglio nel testo normativo e si porrebbe, inoltre, in contrasto con le esigenze di semplificazione e di economia processuale in funzione delle quali è stata dettata la previsione del controllo di ammissibilità del ricorso.