(massima n. 2)
La regola stabilita dall'art. 568, comma 5, c.p.p., secondo la quale l'impugnazione č ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso decisione della Corte suprema impropriamente proposto in via ordinaria, il quale va, pertanto, qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis stesso codice e deciso.