(massima n. 1)
La procedura prevista dall'art. 625 bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) consente la correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione solo se detta correzione debba intervenire a favore del condannato; ne consegue che la correzione dell'errore materiale non può essere effettuata a favore della parte civile. (In applicazione del principio sopra enunziato, il giudice di legittimità ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione al ricorso presentato dalla parte civile che, evidenziando che la Corte di cassazione — annullando la sentenza di secondo grado, perché erroneamente pronunziata nei confronti di un provvedimento inappellabile — aveva omesso di trattenere gli atti per decidere in ordine alla impugnazione della parte civile, aveva chiesto che la Suprema corte procedesse ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.).